Calendario scolastico 2024/2025
scuola Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado
inizieranno le lezioni (con il nostro adattamento autorizzato)
martedì 10 settembre 2024
e si concluderanno
venerdì 06 giugno 2025 (primaria e I grado)
e lunedì 30 giugno 2025 (infanzia).
Adattamento Calendario Scolastico deliberato:
Progetto Valorizzazione Della Memoria:
sospensione delle lezioni il 31 ottobre da unire al 01, 02 e 03 novembre 2024
(si rientra lunedì 04 novembre)
Altra sospensione delle lezioni il 23 e 24 aprile 2025 da unire al 25 aprile
Altra sospensione delle lezioni venerdì 02 maggio 2025 (“ponte” del 01 maggio)
(Questi quattro giorni di sospensione delle lezioni si recuperano iniziando le lezioni il 10 anziché il 16 settembre 2024.)
Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2024/2025 sono considerati festivi:
1° novembre 2024;
8 dicembre;
25 dicembre Natale;
26 dicembre Santo Stefano;
1° gennaio 2025 Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
20 aprile Pasqua;
21 aprile, Lunedì dell’Angelo;
25 aprile, Festa della Liberazione;
1° maggio, Festa del Lavoro;
2 giugno, Festa della Repubblica;
Festa del patrono: 29 giugno 2025.
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025,
mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.
Sono previsti dei fermi didattici per
attività di recupero, approfondimento e potenziamento nei seguenti periodi:
- dall’inizio della scuola sino al 30 settembre circa
- dal 01 febbraio al 15 febbraio circa
- dal 01 all’08 aprile circa


Oggetto: Giorni di Lezione e Limite Giorni di Assenza A.S. 2024/25
Si comunica che l’anno scolastico 2024/25 sono previsti, al netto di vacanze di Natale, Pasqua e ponti, 171 giorni di lezione. Pertanto, ai fini della validità dell’anno scolastico, il limite massimo di assenze consentito da non superare è di 43 giorni, salvo deroghe.
“””l’art. 14, comma 7 del DPR n. 122 del 2009, dove è scritto che: “.. ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie, deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe. riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo“.””””
Personale scolastico