Â
Il Consiglio Istituto
Attualmente in carica fino al 31/08/2024
Â
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.
Â
QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Â
Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Â
RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Â
Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Â
DURATA IN CARICA
Â
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.Â
Â
COMPITI E FUNZIONI
Â
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola.
Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
– Adotta il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto compresi gli orari di servizio
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
– Delibera gli adattamenti del calendario scolastico.
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
- Apporta le necessarie variazioni al bilancio in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti;
Â
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Â
Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio.
Ha la funzione di verificare che le riunioni si svolgano correttamente e che tutti i membri possano esprimere liberamente il proprio pensiero.
Le delibere vengono effettuate o all’unanimità o a maggioranza. Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.
Â
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Â
La composizione di tale organo per scuole I ciclo con oltre 500 alunni può essere schematizzata come segue:
n. 8 Genitori
n. 8 Docenti
n. 2 ATA
e il Dirigente Scolastico (di diritto)
Â
DECADENZA DALLE CARICHE
Â
Decadono il 01 Settembre dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.