In attesa che il Collegio Dei Docenti ed il Consiglio di Istituto possano valutare attentamente l’influenza e l’impatto dell’IA ed adottare coerenti misure organizzatrici e di sicurezza, qualsiasi utilizzo dell’IA in ambito scolastico è temporaneamente vietato. Nel frattempo si emana il seguente regolamento che andrà in vigore il prossimo anno scolastico.

REFERENTE INTERNO PER LA VIGILANZA SULL’USO CORRETTO DELLA IA E’ IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al momento la nostra scuola non usa la IA nella didattica o nella amministrazione. L’utilizzo della IA è vietato in ogni settore fino al compimento della necessaria formazione/informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie. Neanche le apparecchiature in uso nella scuola utilizzano la IA.
REGOLAMENTO SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l’art. 4 secondo il quale “I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
è emanato il seguente Regolamento
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità del regolamento
- Il presente regolamento disciplina l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dell’istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
- Gli obiettivi del regolamento sono: o garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali; o definire linee guida per l’utilizzo dell’IA nella didattica e nella gestione scolastica; o promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell’IA; o prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).
Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione
- Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
- Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all’interno della scuola.
- Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell’ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.
Art. 3 – Principi generali per l’uso dell’Intelligenza Artificiale
- L’uso dell’IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
- L’IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- L’adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- L’IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.
Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico
Art. 4 – Uso dell’IA da parte dei docenti
- I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
- Non è consentito l’utilizzo dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
- L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
- L’utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici.
- L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
Art. 5 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale
- Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
- L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
- La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.
Art. 6 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale
- La scuola promuove percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.
- La formazione deve includere: o uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo; o etica e responsabilità nell’uso dell’IA; o prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.
Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA
- L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
- È vietato l’uso dell’IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.
Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti
Art. 8 – Utilizzo dell’IA a fini didattici
- Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
- È vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
Art. 9 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA
- L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
- Per gli studenti minorenni, l’utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA
- Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
- L’uso dell’IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
- I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell’IA.
Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie
- Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
- I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA da parte dei figli al di fuori dell’ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull’uso consapevole dell’IA.
Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi
Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica
- L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- L’introduzione dell’IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a: o stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA; o cybersecurity e protezione dei dati.
- Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento
- Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.
- Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e il DPO, valuterà l’efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.
Art. 15 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull’Albo Online dell’istituto e comunque dall’anno scolastico 2026 2027.