Cosa fa
Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.
QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il MIM emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. (Di norma ogni tre anni nel mese di novembre)
RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
DURATA IN CARICA
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola.
Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
– Adotta il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto compresi gli orari di servizio
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
– Delibera gli adattamenti del calendario scolastico.
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
– Apporta le necessarie variazioni al bilancio in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio.
Ha la funzione di verificare che le riunioni si svolgano correttamente e che tutti i membri possano esprimere liberamente il proprio pensiero.
Le delibere vengono effettuate o all’unanimità o a maggioranza. Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La composizione di tale organo per scuole I ciclo con oltre 500 alunni può essere schematizzata come segue:
n. 8 Genitori
n. 8 Docenti
n. 2 ATA
e il Dirigente Scolastico (di diritto)
DECADENZA DALLE CARICHE
Decadono il 01 Settembre dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.
Documenti
Organizzazione e contatti
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